Con
specifici provvedimenti legislativi si è stabilito che
il "SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE"
comprende:
I
CORPI PERMANENTI DEI VIGILI DEL FUOCO
I CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO
LE UNIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI o COMPRENSORIALI
DEI VIGILI DEL FUOCO
LE SCUOLE PROVINCIALI ANTINCENDI
LE SQUADRE AZIENDALI
Tutte queste
componenti sono COMPLEMENTARI FRA LORO e, ovviamente nellambito
della propria rispettiva competenza territoriale, sono
TUTTE ESSENZIALI ad un corretto sviluppo delle attività
ad esse attribuite.
1. Il servizio
provvede allespletamento delle attività e dei compiti
diretti alla prevenzione e allestinzione degli incendi,
predisponendo ed attuando i soccorsi tecnici urgenti e,
subordinatamente, quelli non rivestenti carattere di urgenza.
2. Provvede,
secondo le norme in vigore, e per quanto attiene la materia
di competenza della Provincia, alla protezione, al soccorso
e allassistenza in favore delle popolazioni colpite
da calamità pubbliche.
3. Predispone
piani di pronto intervento e forma gli elenchi previsti
dalla disciplina in materia di protezione civile, nonché
i programmi previsti allarticolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
4. Cura la
gestione e la manutenzione delle reti operanti sulle frequenze
assegnate ai vigili del fuoco su concessione del Ministero
dellinterno.
5. Predispone
ed attua, in coordinamento con gli altri servizi interessati,
gli interventi di competenza per lestinzione degli
incendi boschivi.
6. Vigila
sullorganizzazione e sullandamento dei corpi
dei vigili del fuoco volontari e delle squadre aziendali.
7. Attua
servizi di emergenza e di soccorso e svolge attività di
supporto dei servizi della Provincia, mediante il proprio
nucleo elicotteri ed altri nuclei specialisti.
8. Provvede
allespletamento dei compiti attribuiti dalla legge
provinciale 22 agosto 1988, n.26, concernente "Norme
in materia di servizi antincendi".
8.bis Provvede
in ordine allespletamento dei compiti attribuiti
alla Provincia dalle norme statali in materia di prevenzione
di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali fermi restando i compiti di consulenza tecnico
scientifica spettanti allAgenzia provinciale per
la protezione dellambiente. |