L'organizzazione degli interventi della Provincia in materia di Protezione civile è disciplinata dalla L.P. 10 gennaio 1992, n.2. La legge trova applicazione al verificarsi di una pubblica calamità, ovvero, all'insorgere sul territorio provinciale, per qualunque causa, di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno allincolumità delle persone, ai beni, agli insediamenti ed all'ambiente e che, per loro natura, entità od estensione debbano essere fronteggiate attraverso l'intervento dell'amministrazione pubblica.
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