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Articoli
2, 3, 30, 32 L.P. 7
del 07.08.2003
Art. 2:
Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva
(salvo quanto previsto dall'art.48 delle Norme di attuazione del nuovo PUP)
1. Sono aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva quelle dove per i particolari caratteri geologici e idrologici del suolo o del manto nevoso ogni intervento
può essere causa di potenziale grave pericolo o di grave danno.
2. Le aree ad elevata pericolosità geologica o idrologica e quelle ad elevata pericolosità valanghiva sono individuate nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema
ambientale con simbologia distinta.
3. Nelle aree ad elevata pericolosità geologica o idrologica è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere inerenti alla difesa e al
consolidamento del suolo o del sottosuolo. Nelle aree ad elevata pericolosità solo valanghiva è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia a carattere
permanente, fatte salve le opere di prevenzione e sicurezza; è tuttavia ammessa la realizzazione di opere o impianti con funzionalità a carattere stagionale purché una
specifica perizia tecnica e un'idonea convenzione, in ordine alle modalità operative ed ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di pericolo per le persone.
4. In base a più dettagliate perizie, la Giunta provinciale con propria deliberazione può modificare i perimetri delle aree ad elevata pericolosità o individuarne di nuove
nonché parificare alle aree a controllo geologico quelle per le quali sia accertato che la
causa di pericolo non sussiste più. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale
provvede al necessario coordinamento dei vincoli con quelli disposti dal piano generale di
utilizzazione delle acque pubbliche.
5. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del piano urbanistico provinciale
nelle aree ad elevata pericolosità geologica o idrologica e in quelle ad elevata pericolosità
valanghiva, possono essere ampliati fino a un massimo del 10 per cento del loro volume al
fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nel rispetto degli strumenti urbanistici, ove una specifica perizia geologica attesti l'assenza di pericolo per le persone. Gli stessi edifici
possono essere anche demoliti e ricostruiti con contestuale ampliamento fino ad un
massimo del 10 per cento del loro volume, quando ciò sia funzionale alla realizzazione
delle opere di sicurezza del territorio.
6. Resta fermo che il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche,
approvato ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto
Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), può individuare aree a specifico
rischio soggette a particolari prescrizioni anche ulteriori a quelle di cui al presente articolo;
in riferimento alle predette aree non si applica quanto disposto dall'articolo 30. Le
planimetrie del PUP sono aggiornate d'ufficio a seguito dell'individuazione delle aree a
specifico rischio operata dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche
dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3; Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico
(salvo quanto previsto dall'art.48 delle Norme di attuazione del nuovo PUP)
1. Sono aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico quelle in cui
qualsiasi alterazione dell'assetto attuale può essere fonte di pericolo o di danno a causa
delle condizioni geotecniche o geomeccaniche scadenti ovvero dell'elevata pendenza o
permeabilità, nonché quelle suscettibili di possibili alluvionamenti, valanghe, frane o di
fenomeni legati alla sismicità.
2. Le aree di controllo sotto il profilo geologico, idrologico e valanghivo e quelle di
controllo sotto il profilo sismico sono individuate nella cartografia in scala 1:25.000 del
sistema ambientale con simbologia distinta.
3. All'interno delle predette aree di controllo, la Giunta provinciale individua, anche in coordinamento con quanto dettato dal piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche, disciplinandone il regime di utilizzo:
a) le aree critiche recuperabili che, pur essendo interessate da dissesti o fenomeni di
pericolosità, possono essere utilizzate a seguito di adeguati interventi di sistemazione o protezione;
b) le aree con penalità gravi e medie, che, per gli aspetti litologici, morfologici e
idrogeologici, richiedono l'esecuzione di studi e indagini geologici e geotecnici
approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi al possibile volume di influenza delle
opere in progetto;
c) le aree con penalità leggere, che, per gli aspetti litologici e idrogeologici, richiedono
per interventi, non di modesto rilievo, l'esecuzione di studi e indagini geologici e
geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi al possibile volume di
influenza delle opere in progetto;
d) le aree che, per caratteristiche morfologiche e idrologiche, possono essere soggette a
fenomeni di esondazione;
f) le aree a controllo sismico dove, per l'intensità attesa dello scuotimento del suolo
generato da terremoti, sono necessarie particolari norme tecniche per le costruzioni.
Art. 30: Opere di infrastrutturazione ed attività agricole
(salvo quanto previsto dall'art.48 delle Norme di attuazione del nuovo PUP)
1. La disciplina prevista dai precedenti articoli per le singole aree non esclude la
realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e le iniziative di bonifica agraria,
purché non in contrasto con il disegno complessivo del PUP, ferma restando la necessità
di specifiche perizie nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 5 ed il rispetto, in quanto
applicabile, del comma 3 dell’articolo 24.
Art. 32: Attuazione del PUP
(salvo quanto previsto dall'art.48 delle Norme di attuazione del nuovo PUP)
1. Dove le presenti norme dispongano in capo alla Giunta provinciale modalità di intervento anche a modifica, precisazione e integrazione delle singole definizioni
cartografiche o normative (articolo 2, comma 4; articolo 3, comma 3; articolo 5, commi 2 e
3; articolo 6, comma 3; articolo 13, comma 2; articolo 14, comma 6; articolo 15, comma 4;
articolo 19, comma 4, lettera b); articolo 25, comma 3; articolo 29, comma 8, e articolo 31,
comma 1), la relativa deliberazione è preceduta dal parere della commissione urbanistica
provinciale e dalla consultazione con gli organismi di rappresentanza dei comuni. La
relativa efficacia dell’atto è subordinata alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione ed al deposito degli atti a libera visione del pubblico presso gli uffici provinciali
competenti.
2. Spetta al servizio geologico provinciale l’esame preventivo delle perizie citate
nell'articolo 30.
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